Comunione o sepazione dei beni
Comunione dei beni (art. 177 Codice Civile)
E’ il regime patrimoniale legale dei beni, introdotto con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975.
Se i coniugi non optano per un tipo di regime diverso, si applica automaticamente la comunione dei beni.
Separazione dei beni (art. 215 Codice Civile)
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (ciascun coniuge ha pertanto il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo).
MODALITA'
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della “comunione dei beni” (Comunione Legale). I coniugi possono comunque scegliere un regime diverso sia al momento della richiesta della pubblicazione di matrimonio sia dopo la celebrazione del matrimonio medesimo.
Se ci si sposa:
- con rito religioso, la comunicazione riguardante il regime patrimoniale va fatta al parroco.
- con rito civile, occorre effettuare una comunicazione scritta all’ufficiale di Stato Civile.
ALTRE NOTIZIE
Dopo il matrimonio, per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, la competenza sarà del notaio e la variazione verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio
CONTATTI
Ufficio Anagrafe - Stato Civile c/o Comune di Casola Valsenio
Via Roma 50 - 48010 Casola Valsenio (RA)
Rivolgersi a:
Sara Cavulla e Wilmer Quadalti (0546-976513 - 15)
e-mail: anagrafe@comune.casolavalsenio.ra.it
PEC: comune.casolavalsenio@cert.provincia.ra.it