Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti Normativi: D.Lgs. 33/2013
Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
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- Per questi dati si rinvia alle pagine del Bilancio
I risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato possono essere riscontrati nella Relazione Previsionale Programmatica approvata e pubblicata quale allegato del Bilancio Consuntivo.