Cessione del fabbricato
Cessione di fabbricato
La cessione di fabbricato è prevista dall'art. 2 del D.L. n° 79 del 20/06/2012 convertito in Legge 131/2012.
L’obbligo di tale dichiarazione, secondo la normativa, è vigente solo per i cittadini extracomunitari (non italiani o comunitari). La dichiarazione deve essere presentata nel caso di cessione di un fabbricato o parte di esso, a qualunque titolo (contratto di affitto, contratto di comodato ad uso gratuito, ospitalità), per un periodo superiore a 30 giorni in favore di un cittadino extracomunitario.
In questo aspetto si differenzia dalla dichiarazione di ospitalità; ci deve essere la cessione del fabbricato o parte di esso non prevista nella dichiarazione di ospitalità e un periodo superiore a 30 giorni, mentre la dichiarazione di ospitalità va presentata anche se si ospita per un periodo inferiore al mese. Deve essere presentata da colui che cede il fabbricato sempre presso l’autorità di Pubblica Sicurezza o se non presente presso la Polizia Locale del proprio Comune, entro 48 h. Anche in questo caso la mancanza o la tardiva presentazione è punita con una sanzione amministrativa. Per i cittadini italiani e comunitari la registrazione del contratto di affitto, o di comodato anche ad uso gratuito assorbe l’obbligo della cessione di fabbricato.