Dichiarazione di ospitalità
Dichiarazione di ospitalità
L’art. 7. del Decreto legislativo 286 del 25/07/1998 infatti sancisce che “chiunque ospita un cittadino extracomunitario deve comunicarlo entro 48 ore da quando lo ospita all'Autorità di Pubblica Sicurezza”. La dichiarazione di ospitalità deve essere pertanto presentata da colui che ospita un cittadino extracomunitario e non dal cittadino straniero ospite. La comunicazione è sempre dovuta indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratta di ospitalità a parenti o affini.
Si presenta presso la Questura/Commissariato o presso la Polizia Locale del proprio Comune nel caso non sia presente il Commissariato, entro 48 h da quando si ospita, allegando la copia di un documento di identità del dichiarante e dell’ospite. E’ prevista una sanzione amministrativa nel caso si presenti dopo tale termine o non si presenti (art 7 del d. lgs. 286/98). La dichiarazione di ospitalità può attestare l’effettiva dimora del cittadino extracomunitario